Norme
per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio
e all'istruzione
1.
Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto
dall’articolo 33, comma 2 della Costituzione, è costituito
dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti
locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l’espansione
dell’offerta formativa e la conseguente generalizzazione della
domanda di istruzione dall’infanzia lungo tutto l’arco della
vita.
2.
Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti
vigenti in particolare per quanto riguarda l’abilitazione a rilasciare
titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche
non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla
scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell’istruzione,
sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate
da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4,5, e
6.
3.
Alle scuole paritarie private è assicurata piena libertà
per quanto concerne l’orientamento culturale e l’indirizzo
pedagogico-didattico. Tenuto conto del progetto educativo della scuola,
l’insegnamento è improntato ai principi di libertà
stabiliti dalla Costituzione repubblicana. Le scuole paritarie, svolgendo
un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto
educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e
gli studenti con handicap. Il progetto educativo indica l’eventuale
ispirazione di carattere culturale e religioso.
Non sono comunque obbligatorie per gli alunni le attività extra-curriculari
che presuppongono o esigono l’adesione ad una determinata ideologia
o confessione religiosa.
4.
La parità è riconosciuta alle scuole non statali che
ne fanno richiesta e che, in possesso dei seguenti requisiti, si impegnano
espressamente a date attuazione a quanto previsto dai commi 2 e 3:
a)
un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione;
un piano dell’offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle
disposizioni vigenti; attestazione della titolarità della gestione
e la pubblicità dei bilanci;
b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche
propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti;
c) l’istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati
alla partecipazione democratica;
d) l’iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori
ne facciano richiesta, purchè in possesso di un titolo di studio
valido per l’iscrizione alla classe che essi intendono frequentare;
e) l’applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento
di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio;
f) l’organica costituzione di corsi completi: non può
essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che
in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla
prima classe;
g) personale docente fornito del titolo di abilitazione;
h) contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante
che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore.
5.
Le istituzioni di cui ai commi 2 e 3 sono soggette alla valutazione
dei processi e degli esiti da parte del sistema nazionale di valutazione
secondo gli standard stabiliti dagli ordinamenti vigenti. Tali istituzioni,
in misura non superiore a un quarto delle prestazioni complessive,
possono avvalersi di prestazioni volontarie di personale docente purché
fornito di relativi titoli scientifici e professionali ovvero ricorrere
anche a contratti di
prestazione d’opera di personale fornito dei necessari requisiti.
6.
Il Ministero della pubblica istruzione accerta l’originario possesso
e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità.
7.
Alle scuole non statali che non intendano chiedere il riconoscimento
della parità, seguitano ad applicarsi le disposizioni di cui
alla parte II, Titolo VIII del Decreto legislativo 16 aprile 1994,
n.297. Allo scadere del terzo anno scolastico successivo a quello
in corso alla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro
della pubblica istruzione presenta al parlamento una relazione sul
suo stato di attuazione e, con un proprio decreto,
previo parere delle competenti commissioni parlamentari, propone il
definitivo superamento delle citate disposizioni del decreto legislativo
16 aprile 1994, n.297, anche al fine di ricondurre tutte le scuole
non statali alle due tipologie delle scuole paritarie e delle scuole
non paritarie.
8.
Alle scuole paritarie, senza fini di lucro, che abbiano i requisiti
di cui all’articolo 10 del decreto legislativo n.460 del 1997,
è riconosciuto il trattamento fiscale previsto dal suddetto
decreto e successive modificazioni.
9.
Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e all’istruzione
a tutti gli alunni delle scuole statali e paritarie nell’adempimento
dell’obbligo scolastico e nella successiva frequenza della scuola
secondaria e nell’ambito dell’autorizzazione di spesa di
cui al comma 12, lo Stato adotta un piano straordinario di finanziamento
alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano da utilizzare
a sostegno della spesa sostenuta e documentata dalle famiglie per
l’istruzione mediante l’assegnazione di borse di studio
di pari importo eventualmente differenziate per ordine e grado di
istruzione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
emanato su proposta del Ministro della pubblica istruzione entro 60
giorni dall’approvazione della presente legge sono stabiliti
i criteri per la ripartizione di tali somme tra le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e per l’individuazione dei beneficiari,
in relazione alle condizioni reddituali delle famiglie da
determinarsi a norma dell’articolo 27 della legge 23 dicembre
1998, n.448, nonché le modalità per la fruizione dei
benefici e per la indicazione del loro utilizzo.
10.
I soggetti aventi i requisiti individuati dal decreto del Presidente
del Consiglio di cui al comma 9 possono fruire della borsa di studio
mediante la detrazione di una somma equivalente dall’imposta
lorda riferita all’anno in cui la spesa è stata sostenuta.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano
le modalità con le quali sono annualmente comunicati al Ministero
delle finanze e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, i dati relativi ai soggetti che intendono avvalersi della
detrazione fiscale. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica provvede al corrispondente versamento delle somme occorrenti
all’entrata del bilancio dello Stato a carico dell’ammontare
complessivo di tali somme stanziate ai sensi del comma 12.
11.
Tali interventi sono realizzati prioritariamente a favore delle famiglie
in condizioni svantaggiate. Restano fermi gli interventi di competenza
di ciascuna regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano
in
materia di diritto allo studio.
12.
E’ autorizzata la spesa di lire 250 miliardi per l’anno
2000 e di lire 300 miliardi annui a decorrere dall’anno
2001.
13.
A decorrere dall’esercizio finanziario successivo all’entrata
in vigore della presente legge gli stanziamenti iscritti nelle unità
previsionali di base 3.1.2.1 e 10.1.2.1 dello stato di previsione
del Ministero della pubblica istruzione sono incrementati, rispettivamente,
della somma di lire 60 miliardi per contributi per il mantenimento
delle scuole elementari parificate e della somma di lire 280 miliardi
per spese di partecipazione alla realizzazione del sistema prescolastico
integrato.
14.
E’ autorizzata, a decorrere dall’anno 2000, la spesa di
lite 7 miliardi per assicurare gli interventi di sostegno previsti
dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nelle istituzioni scolastiche
che accolgono alunni con handicap.
15
All’onere complessivo di lire 347 miliardi derivanti dai commi
13 e 14 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni
per gli anni 2000 e 2001 dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1999-2001, nell’ambito dell’unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l’anno 1999, allo
scopo parzialmente utilizzando quanto a lire 327 miliardi l’accantonamento
relativo al Ministero della pubblica istruzione e quanto a lire 20
miliardi l’accantonamento relativo al Ministero dei trasporti.
16.
All’onere derivante dall’attuazione dei commi 9,10,11, e
12 pari a lire 250 miliardi per l’anno 2000 e a lire 300 miliardi
per l’anno 2001 si provvede mediante corrispondente riduzione
delle proiezioni per gli stessi dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1999-2001, nell’ambito dell’unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l’anno 1999, allo scopo parzialmente
utilizzando quanto a lire 100 miliardi per l’anno 2000 e lire
70 miliardi per l’anno 2001 l’accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri, quanto a lire 100 miliardi per l’anno
2000 e l’accantonamento relativo al Ministero della pubblica
istruzione. A decorrere dall’anno 2002 si provvede ai sensi dell’articolo
11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive
modificazioni ed integrazioni.
17.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Le
rette pagate dagli studenti costituiscono fondi necessari, ma non
necessariamente sufficienti, alla gestione della scuola. In base alla
legge 62/2000, emanata in attuazione dell'articolo 33 della Costituzione,
le scuole private dell'infanzia, primarie e secondarie possono chiedere
la parità ed entrare a far parte del sistema di istruzione
nazionale. Per questo alcuni trovano più giusto parlare di
scuola pubblica statale e scuola pubblica non statale.Per scuola privata
si intende una scuola non amministrata dallo stato; tra queste le
scuole paritarie possono rilasciare titoli equivalenti ai diplomi
rilasciati dalla scuola statale. Le rette pagate dagli studenti costituiscono
fondi necessari, ma non necessariamente sufficienti, alla gestione
della scuola. In base alla legge 62/2000, emanata in attuazione dell'articolo
33 della Costituzione, le scuole private dell'infazia, primarie e
secondarie possono chiedere la parità ed entrare a far parte
del sistema di istruzione nazionale. Per questo alcuni trovano più
giusto parlare di scuola pubblica statale e scuola pubblica non statale.
Le
scuole non statali ricevono oggi denaro pubblico sotto forma di:
sussidi
diretti, per la gestione di scuole dell’infanzia e primarie (ex
parificate);
finanziamenti di progetti finalizzati all’elevazione di qualità
ed efficacia delle offerte formative di scuole medie e superiori;
contributi alle famiglie dell'importo massimo di € 300,00 denominati
“buoni scuola” e disponibili solo per la scuola dell'obbligo.
Essi sono stati introdotti dal governo Berlusconi e non più
erogati dal governo Prodi.
Sussidi
diretti
Il DM 261/98 ed il DM 279/99 (Ministro della Pubblica istruzione Luigi
Berlinguer, Democratici di Sinistra), ed il testo unico “concessione
di contributi alle scuole secondarie legalmente riconosciute e pareggiate”
che li converte in legge, costituiscono il presupposto per la successiva
sistematica e regolare concessione di finanziamenti alle scuole private.
Il
governo D’Alema bis con la legge 62/2000 sancisce l’entrata
a pieno titolo nel sistema di istruzione nazionale delle scuole private,
che pertanto devono essere trattate “alla pari” anche sul
piano economico. La legge prevede anche:
l’applicazione
anche alle scuole paritarie del trattamento fiscale riservato agli
enti senza fini di lucro;
l'istituzione di fatto dei buoni scuola statali (stanziamento di 300
miliardi di lire a decorrere dal 2001);
l'aumento di 60 miliardi di lire dello stanziamento per i contributi
per il mantenimento di scuole elementari parificate;
l'aumento di 280 miliardi di lire dello stanziamento per le spese
di partecipazione alla realizzazione del sistema prescolastico integrato;
lo stanziamento di un fondo di 7 miliardi di lire per favorire l'inserimento
dei disabili nelle scuole private e la costruzione delle strutture
necessarie.
Il governo Berlusconi, ministro Letizia Moratti, con il DM 27/2005
apporta alla Legge 62/2000 le seguenti modifiche:
non
si parla più di “concessione di contributi” ma di
“partecipazione alle spese delle scuole secondarie paritarie”;
è abbassata la soglia di alunni per classe (da 10 a 8) per
l’accesso ai contributi;
vengono innalzati i livelli massimi dei contributi (12.000 euro per
una scuola media inferiore, 18.000 per una scuola media superiore);
sono più che raddoppiati i finanziamenti per i progetti formativi
(da circa 6 milioni di euro ad oltre 13 milioni).
Nel 2005 l'ammontare dei contributi alle scuole non statali è
di circa 500 milioni di euro (si veda la circolare ministeriale 38/2005).
Buoni
scuola
I buoni scuola vengono istituiti nel 2000 dal Governo di centro-sinistra
con la Legge 62/2000 sulla parità scolastica con un piano straordinario
di finanziamento, attuato poi dal governo di centro-destra con la
Legge 289/2002 che prevede un tetto di 30 milioni di euro per il triennio
2003-2005.
La
finanziaria del 2004 del governo Berlusconi, ministro Letizia Moratti,
aumenta il tetto per il 2005 a 50 milioni di euro con accesso ai buoni
per tutte le famiglie che entrano in graduatoria in base al limite
di reddito. La legge sulla parità non prevede alcuna incompatibilità
dei buoni statali con eventuali buoni regionali (previsti poi da Veneto,
Emilia-Romagna, Friuli, Lombardia, Liguria, Toscana, Sicilia, Piemonte),
per cui buoni statali e regionali risultano cumulabili. |